1. Ogni istituto scolastico definisce il numero di classi in modo che in ciascuna di esse il numero degli alunni e delle alunne non sia superiore a ventidue, salvo quanto disposto dagli articoli 11 e 12.
2. Non è consentita la formazione di classi differenziali sul piano delle abilità, dei risultati scolastici, delle credenze religiose, delle origini culturali, del genere e di qualsiasi altro criterio che di fatto discrimini